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I principi del Codice Etico di Selefor

La Mission di Selefor S.R.L. a socio unico e del suo gruppo, nell’ambito della sua attività principale di sviluppare e fornire servizi alle persone e alle imprese, è quella di realizzare “sviluppo sostenibile di benessere per le persone e le organizzazioni”, ricercando sempre l’Eccellenza. In coerenza con la predetta mission, la Selefor attribuisce la massima importanza allo sviluppo della fiducia e della soddisfazione che i propri clienti, collaboratori, azionisti, stakeholders in genere e la pubblica opinione ripongono in Selefor., nelle sue perfomances e nella sua integrità.

I valori nei quali la Selefor S.R.L. si identifica e che persegue sono:

  • Rispetto
  • Reciprocità
  • Responsabilità
  • Sostenibilità
  • Sviluppo
  • Benessere
  • Responsabilità Sociale
  • Centralità dell’Uomo
  • Eccellenza

Obiettivo ultimo della Selefor è creare valore in modo stabile per tutti i soggetti portatori d’interesse nei suoi confronti, quali i propri clienti, dipendenti, collaboratori, consulenti, azionisti, fornitori, pubblica amministrazione e le authority che vigilano sul suo operato, la comunità scientifica, la comunità professionale, le comunità locali e la società civile in genere. Nei propri comportamenti Selefor. si ispira pertanto ai principi della responsabilità sociale aziendale, nelle tre dimensioni: economica, ambientale e sociale.

La Selefor promuove una cultura volta all’apprendimento continuo in cui segnalazioni e suggerimenti provenienti dagli stakeholders sono incoraggiati e tenuti in attenta considerazione. In coerenza con quanto sopra, la Selefor si adopera per avere comportamenti conformi ai principi di legalità, lealtà e correttezza. In particolare, la Selefor vieta ogni forma di discriminazione o vessazione sui luoghi di lavoro, nè tollera alcuna forma di corruzione.

Tutti gli atti posti in essere da coloro che operano in nome e/o per conto della Selefor. devono rispettare le procedure aziendali e le disposizioni normative e regolamentari applicabili. Il presente “Codice Etico” (d’ora in avanti, il Codice) è rivolto ai componenti degli organi sociali, dipendenti, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, azionisti, fornitori e clienti della Selefor (d’ora in avanti, i Destinatari), ai sensi di quanto esplicitato in premessa.

Il Codice definisce l’insieme dei principi alla cui osservanza i Destinatari sono chiamati, anche nel loro relazionarsi con altri portatori d’interessi nei confronti della Selefor. Il Codice è coerente con le vigenti normative e si ispira ai principi di sostenibilità e responsabilità sociale della UN GLOBAL COMPACT INITIATIVE .

I Destinatari sono tenuti a tutelare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l’immagine della Selefor, e a preservare l’integrità del patrimonio aziendale.

La diffusione del Codice e delle procedure aziendali ai Destinatari è assicurata attraverso strumenti di comunicazione adeguati. In particolare, il Comitato Codice Etico di cui all’Art. 14 assicura che al Codice sia data efficace attuazione mediante la promozione continua delle più opportune iniziative di comunicazione, formazione e supporto consultivo, all’indirizzo del personale e delle altre parti interessate. Il Codice è disponibile al pubblico sul sito internet della Selefor S.R.L. Qualora se ne presenti la necessità, i Destinatari sono comunque invitati a richiamare i principi contenuti nel Codice nei loro rapporti con altri stakeholders.

1. Risorse Umane

La Selefor attribuisce la massima importanza a quanti prestano la loro attività lavorativa in ambito aziendale. Attraverso le proprie risorse umane, infatti, la Selefor. è in grado di sviluppare e garantire prodotti e servizi e di creare valore.

Al di là degli standard e dei principi stabiliti dalla Dichiarazioni Universale dei Diritti dell’Uomo e dall’ILO (International Labour Organization), cui la Selefor. espressamente dichiara di aderire, nonché di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di diritto del lavoro, è interesse primario della Selefor. favorire lo sviluppo del potenziale di ciascuna risorsa e la sua crescita professionale attraverso:

  • il rispetto, anche in sede di selezione, della personalità e della dignità di ciascuna persona, evitando la creazione di situazioni in cui le persone si possano trovare in condizione di disagio;
  • il divieto e la prevenzione di discriminazioni ed abusi di ogni tipo;
  • un training a supporto della posizione organizzativa di ciascuno;
  • la definizione di ruoli, responsabilità, deleghe, e disponibilità di informazioni tali da consentire a ciascuno di assumere le decisioni che gli competono nell’interesse della società;
  • un esercizio prudente, equilibrato ed obiettivo, da parte dei responsabili di specifiche attività o unità organizzative, dei poteri connessi alla delega ricevuta;
  • la valorizzazione dello spirito innovativo, nel rispetto dei limiti delle responsabilità di ciascuno;
  • una comunicazione interna chiara, precisa e veritiera sulle politiche e le strategie dell’azienda;
  • un uso corretto e riservato dei dati personali;
  • luoghi di lavoro adeguati alla sicurezza e alla salute di chi li utilizza

La Selefor ritiene, inoltre, che la realizzazione di un ambiente di lavoro rispondente a questi principi richieda il coinvolgimento attivo di ciascuna risorsa. In particolare, nei rapporti con i colleghi, ogni risorsa deve comportarsi in base a principi di civile convivenza e in spirito di piena collaborazione. Devono, altresì, essere evitate situazioni e decisioni che possano comportare conflitti di interesse, reali o apparenti, con la Selefor. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi  deve essere tempestivamente comunicata al Comitato Etico.

Rapporti gerarchici all’interno delle aziende

I rapporti tra i livelli di responsabilità, connessi alle differenti posizioni gerarchiche esistenti nel network Selefor devono svolgersi con lealtà e correttezza, nel rispetto del segreto d’ufficio. Tutti i responsabili di specifiche attività e delle unità organizzative devono esercitare i poteri connessi alla delega ricevuta con obiettività e prudente equilibrio, rispettando la dignità della persona dei propri collaboratori, dei quali devono curare adeguatamente la crescita professionale.

Tutti i componenti delle unità organizzative o di specifici gruppi di lavoro, a loro volta, devono prestare la massima collaborazione ai responsabili delle une e degli altri, osservando le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite da questi ultimi e, in generale, dalle imprese, cosicché si renda possibile una valutazione corretta ed equa del relativo operato.

Tutti i destinatari che vengano a conoscenza di comportamenti contrastanti con tali principi, sono tenuti a darne tempestiva notizia al Comitato Codice Etico o al proprio superiore gerarchico, al fine degli adempimenti di cui al successivo articolo 14. Il Comitato Codice Etico di cui all’art.14 può emanare, ove del caso, specifiche disposizioni procedurali in materia.

Rapporti di lavoro e di natura economica con terzi

Il network Selefor si attende dai destinatari, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare l’immagine delle stesse anche all’interno dell’interno network Selefor.

Si richiede, pertanto, ai destinatari:

  • di operare con onestà ed integrità nei rapporti intercorrenti fra loro, con il network Selefor., con gli azionisti, con le società concorrenti, con i clienti, e in genere, con i terzi, siano essi Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati;
  • di osservare le disposizioni legali proprie di ciascuno degli ordinamenti in cui opera il network Selefor
  • di evitare conflitti di interesse con il network Selefor e, comunque, comportamenti determinanti pubblicità negativa per lo stesso.

È principio legale che il destinatarionon deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione ed ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio” (art. 2105 Codice Civile).

L’obbligo di fedeltà, nel quale si riassumono i citati doveri, comporta per ogni destinatario:

  • il divieto di assumere occupazioni con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi, senza la preventiva autorizzazione dell’impresa di appartenenza;
  • il divieto di svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell’impresa o incompatibili con i doveri dell’ufficio, all’assolvimento dei quali ultimi il lavoratore deve destinare le proprie energie lavorative nei termini e con le modalità dedotte nel contratto di lavoro.

Pertanto, l’eventuale assunzione di incarichi e/o di responsabilità (comprese, in via esemplificativa, l’attività consulenziale o la captazione nei consigli di amministrazione) in imprese non facenti parte del network Selefor richiede, necessariamente, preventiva e specifica approvazione della società di appartenenza. Nei casi opportuni si informa la Commissione Etica al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 14.

Analoga informativa deve essere tempestivamente data, ad opera del destinatario interessato, dell’acquisizione – da parte dello stesso o dai componenti del relativo nucleo familiare – di qualificate partecipazioni di capitale in società concorrenti del network Selefor S.R.L. o di partecipazioni che potrebbero, comunque, determinare conflitti di interesse o risultare pregiudizievoli per il network Selefor. Nel caso un destinatario riceva compensi o altri benefit per apparizioni pubbliche, lezioni o pubblicazioni correlate alla propria attività lavorativa presso il network, egli richiede, obbligatoriamente, la preventiva e specifica approvazione da parte del network.

Nei casi opportuni si informa la Commissione Etica al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 14. Al fine di evitare pregiudizi ai clienti e al network Selefor, anche in termini di immagine,  il network Selefor. è favorevole a che i destinatari non accettino da clienti o soggetti a loro collegati o comunque da business partners, omaggi o utilità in genere.

E’ cura dei destinatari stessi di comunicare ai clienti, in tempi e con modalità opportune, tale indirizzo del network Selefor. Nei casi in cui si rendano necessarie eccezioni, è fatto comunque divieto ai destinatari di accettare omaggi o utilità che, in ragione della natura o del valore, possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi della clientela o del network Selefor.

Gli omaggi o le utilità ricevute, aventi caratteristiche in contrasto con i principi di cui sopra, saranno devolute a fini di beneficienza o di utilità sociale, anche attraverso le fondazioni e/o opere missionarie della Diocesi di Vallo della Lucania. Nei casi critici, il destinatario deve darne tempestiva notizia alla società di appartenenza. Nei casi opportuni si informa la Commissione Etica al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 14. Il Comitato Codice Etico di cui all’art. 14 può emanare, ove del caso, specifiche disposizioni procedurali in materia.

Protezione del patrimonio delle società

Il patrimonio delle società del network Selefor. è costituito da beni fisici e da beni immateriali, rappresentati, questi ultimi, dal frutto del lavoro dell’insieme dei dipendenti, da informazioni strutturali e commerciali di importanza strategica e da una rilevante quantità di dati riservati, affidati ai destinatari per lo svolgimento del loro lavoro.

La protezione di tutti questi beni è essenziale per la vita e la prosperità delle imprese. La perdita, la sottrazione o l’uso improprio di tali beni, infatti, può creare grave pregiudizio agli interessi delle stesse. Ogni dipendente ha, pertanto, la responsabilità della conservazione e della protezione dei beni e degli strumenti che gli sono personalmente affidati per il lavoro e deve contribuire a garantire la salvaguardia dell’intero patrimonio aziendale. A tal fine egli deve il massimo rispetto alle procedure operative e di sicurezza stabilite dalle imprese del network Selefor

In ogni caso, i documenti afferenti le attività delle imprese, gli strumenti di lavoro e ogni altro bene, fisico o immateriale, di proprietà delle stesse devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali delle società del network Selefor S.R.L. e con le modalità da essa fissate. Non possono essere usati dal destinatario per scopi personali, né essere da lui trasferiti o messi a disposizione anche temporanea di terzi.

2. Clienti

In coerenza con la primaria importanza attribuita dal network Selefor alla tutela degli interessi dei propri clienti, il network Selefor si adopera per evitare l’insorgenza di casi di conflitti di interesse, anche potenziali, che possano ingenerare dubbi sulla onorabilità e professionalità nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari Eventuali situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, son comunicati alla clientela.

Il network Selefor persegue l’obiettivo di soddisfare i propri clienti fornendo loro prodotti e servizi di qualità a condizioni e prezzi congrui, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili nei mercati in cui opera. Più nello specifico, gli elevati standard di prestazione saranno assicurati anche attraverso la certificazione esterna della qualità dei processi e opportuni accordi sia con le associazioni di consumatori sia con le associazioni categoriali; il network Selefor riserva, inoltre, una particolare attenzione alle norme in materia di tutela del cittadino consumatore, informativa relativa ai prodotti e servizi e pubblicità degli stessi.

Il network Selefor si impegna, infine, affinché la cortesia, l’attenzione, la correttezza e la chiarezza di comunicazione siano elementi distintivi nei rapporti con i clienti. Il network Selefor. tratta i reclami di qualunque cliente o ex cliente nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili con tempestività e correttezza.

3. Rete distributiva

I referenti commerciali ed i destinatari sono i principali attori coinvolti nella distribuzione di prodotti e servizi. Il network Selefor seleziona i referenti commerciali ed i destinatari ispirandosi a criteri di professionalità, integrità, trasparenza ed imparzialità; integra la loro preparazione e quella delle loro risorse eventuali di vendita organizzando anche momenti di incontro periodici, per meglio assicurare un adeguato flusso informativo verso la rete distributiva.

Attraverso i propri comportamenti, i referenti commerciali ed i destinatari sono tenuti a:

  • tutelare la responsabilità e l’immagine del network Selefor
  • preservare l’integrità del patrimonio network Selefor.;
  • soddisfare i clienti garantendo gli standard qualitativi previsti;
  • ispirarsi sempre a principi di vendita leale e responsabile.

Il network Selefor raccomanda in ogni caso ai referenti commerciali e ai destinatari di ispirarsi ai principi del Codice Etico anche nelle loro relazioni con i lori propri stakeholders (ad esempio, dipendenti e fornitori).

4. Fornitori

Nelle sue politiche di acquisto, il network Selefor. ha l’obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere, servizi e consulenze alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo.

Tale obiettivo deve tuttavia coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con i fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto sia dei diritti dell’uomo e dei lavoratori che dell’ambiente. A tal fine il network Selefor. richiede espressamente che i fornitori si astengano, a titolo esemplificativo, dall’utilizzare lavoro infantile o minorile e da discriminazioni, abusi o coercizioni a danno dei lavoratori, e che rispettino la normativa ambientale, adottando altresì politiche aziendali di contenimento dei consumi di materie prime, di riduzione dei rifiuti e delle emissioni nocive e in generale di limitazione dell’impatto ambientale delle produzioni.

Il network Selefor., pur propendendo per la creazione di rapporti stabili e di partnership, sottopone periodicamente a revisione il proprio albo fornitori allo scopo di razionalizzarlo e aumentare economicità ed efficienza. Non può essere quindi preclusa ad alcun potenziale fornitore, in possesso dei necessari requisiti, la possibilità di competere per offrire i propri prodotti/servizi. Per tutte le forniture, anche per i contratti d’opera e di consulenza, devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni della scelta e le considerazioni sul prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali. Gli incaricati degli acquisti non devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo, condizionare le loro scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale; sono ammesse gratuità di modico valore nell’ambito degli usi e nel rispetto delle disposizioni aziendali. Si applica l’art. 1 precedente.

5. Servizi forniti a Enti pubblici

Il network Selefor si attiene alle procedure di affidamento di appalti, da parte di enti pubblici, stabilite nelle norme e nei regolamenti applicabili. La formulazione di offerte, nell’ambito delle procedure di affidamento, e la connessa valutazione degli oneri e degli investimenti, deve essere effettuata in coerenza con le strategie, i piani e le procedure aziendali.

6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi

Nel rispetto delle leggi applicabili, il network Selefor. vieta ogni forma di corruzione. In coerenza con tale principio, le seguenti disposizioni mirano a prevenire il verificarsi di fatti che possano essere interpretati come casi di corruzione.

Pubblica Amministrazione

Nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni nonché con uno spirito di massima collaborazione, il network Selefor intrattiene relazioni con amministrazioni degli stati democratici, autorità garanti e di vigilanza, enti pubblici, enti ed amministrazioni locali, organizzazioni di diritto pubblico, concessionari di lavori pubblici o di pubblici servizi e soggetti privati ai quali si applica la disciplina pubblicistica.

In particolare, i rapporti con le autorità garanti e di vigilanza, data la specifica rilevanza delle stesse per attività sociale del network Selefor e per la disciplina dei mercati in cui network Selefor opera, devono essere improntati a criteri di trasparenza e professionalità, al riconoscimento dei rispettivi ruoli e strutture organizzative, anche ai fini di un positivo confronto volto al rispetto sostanziale della regolamentazione applicabile.

Il network Selefor proibisce di offrire, direttamente o attraverso intermediari somme di denaro o altre utilità a pubblici funzionari o ad incaricati di pubblico servizio al fine di influenzarli nell’espletamento dei loro doveri, sia affinchè agiscano in un dato senso sia affinchè omettano di agire. A tal riguardo, il network Selefor pone in essere le misure atte a prevenire comportamenti, da parte di chi agisce in nome e/o per conto del network Selefor che possano in qualsiasi forma configurare corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Non sono consentiti omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governo, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, a meno che non siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti o in modo improprio.

Nei casi critici, il destinatario deve darne tempestiva notizia al network Selefor. Nei casi opportuni si informa la Commissione Etica al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 14. Il Comitato Codice Etico di cui all’art. 14 può emanare, ove del caso, specifiche disposizioni procedurali in materia.

Rapporti con i terzi

L’offerta di doni o di prestazioni gratuite a terzi soggetti privati,  nel corso del rapporto di lavoro, deve essere considerata e valutata con la massima prudenza. Se rientranti nella consuetudine delle relazioni interpersonali, gli uni e le altre devono restare entro limiti ragionevoli ed avere valore simbolico.

Anche nei paesi dove è costume offrire regali a clienti o ad altri soggetti in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge. Non devono, comunque, poter essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. Nei casi critici il destinatario deve darne al network Selefor

Nei casi opportuni si informa la Commissione Etica al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 14. Il Comitato Codice Etico di cui all’art. 14 può emanare, ove del caso, specifiche disposizioni procedurali in materia. Nel corso del rapporto del lavoro nessun dipendente e/o destinatario, né direttamente né attraverso membri della propria famiglia può richiedere o accettare denaro, altri doni e prestazioni di favore – tanto per sé che per terzi – se ciò può influenzare, comunque far credere di influenzare, la propria decisione di lavoro. In ogni caso, doni e prestazioni di favore non devono eccedere i limiti della consuetudine e devono essere di valore simbolico.

Si applica l’art. 1 precedente. Nei casi critici il destinatario deve darne comunicazione al network Selefor. Nei casi opportuni si informa la Commissione Etica al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 14. Il Comitato Codice Etico di cui all’art. 14 può emanare, ove del caso, specifiche disposizioni procedurali in materia.

Contributi a fini politici o assistenziali

Contributi a fini politici e assistenziali devono rimanere nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal consiglio di amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo all’uopo delegate.

7. Antiriciclaggio e antiterrorismo

Nel rispetto delle normative vigenti in materia, il network Selefor si adopera ai fini della prevenzione del reato di riciclaggio di denaro (L. 197/1991) allo scopo di non essere coinvolta in alcuna attività illegale nei confronti dei propri clienti, delle controparti, delle reti di vendita, dei fornitori, dei propri dipendenti e dei destinatari.

Dipendenti, collaboratori e destinatari del network Selefor adottano comportamenti coerenti con quanto sopra. Essi fruiscono – attraverso l’intranet aziendale – di procedimenti di autoapprendimento in materia di antiriclicaggio. Nell’ambito del gruppo di appartenenza, il network Selefor vigila anche sull’individuazione degli eventuali rapporti di affari posti in essere da nominativi segnalati come coinvolti nelle attività terroristiche internazionale sulla base degli elenchi resi pubblici dalle competenti Autorità nazionali ed internazionali.

8. Azionisti e comunità finanziaria

La comunicazione all’interno e all’esterno del network Selefor., deve essere chiara, precisa e veritiera, onde evitare la diffusione di notizie e informazioni erronee ovvero il determinarsi di situazioni comportanti responsabilità di qualsiasi natura e contenuto per le aziende.

La comunicazione di informazione al pubblico, in particolare, deve essere gestita dalle Unità Organizzative espressamente preposte. Il network Selefor mette a disposizione degli azionisti e della comunità finanziaria informazioni adeguate, mediante un flusso di comunicazioni tempestivo, attraverso una pluralità di canali, quali il proprio sito web, incontri con analisti ed investitori, conferenze e comunicati stampa.

Se un destinatario appare in pubblico o partecipa a pubbliche discussioni a titolo personale, deve dichiarare tale sua posizione al fine di evitare di essere considerato come un rappresentante del network Selefor Qualora, al contrario, intervenga in rappresentanza del network Selefor egli deve essere a ciò autorizzato dalle competenti funzioni del network Selefor. Il network Selefor. rispetta l’indipendenza professionale dei giornalisti e dei media, assumendo coerenti comportamenti.

9. Concorrenza e mercato

Nei rapporti con clienti e fornitori e clienti il network Selefor si impegna a rispettare le leggi comunitarie e nazionali che tutelano la concorrenza e a confrontarsi con i  mercati esclusivamente sulla base della qualità dei propri prodotti e servizi.

Il network Selefor intende evitare che qualsiasi accordo o comportamento assunto in suo nome e/o per suo conto possa costituire una illecita limitazione della concorrenza. I destinatari devono agire di conseguenza, attenendosi alle prescrizioni e alle indicazioni contenute nelle normative antitrust a tutela della Concorrenza e del Mercato e consultando, in caso di dubbi, l’Unità Affari Legali di gruppo. Tale disposizione trova applicazione anche ad eventuali comportamenti configurabili in casi di evasione e frode fiscale sia in Italia che all’estero.

10. Gestione amministrative e contabile

Il network Selefor. si impegna a fornire i dati finanziari completi, tempestivi, accurati, chiari ed affidabili.

Tale impegno è assicurato da tutti coloro che hanno responsabilità di fornire informazioni contabili e finanziarie. Chi riveste incarichi, nell’ambito della elaborazione di dati contabili e finanziari, è impegnato a istituire e mantenere sistemi e procedure tali da garantire un adeguato presidio di controllo interno sui dati contabili e sulle relative informazioni al pubblico. Il network Selefor rispetta le leggi e le regolamentazioni applicabili relative alla stesura dei bilanci e ad ogni tipo di documentazione amministrativo/contabile obbligatoria.

La contabilità del network Selefor è impostata su principi contabili di generale accettazione; i bilanci annuali e la situazione trimestrale del network Selefor., ove prevista dalla normativa applicabile, sono soggetti alla certificazione dei revisori incaricati. Le informazioni e i dati societari forniti a terzi e le rilevazioni contabili dei fatti di gestione devono garantire trasparenza, accuratezza e completezza.

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità aziendale. Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria devono essere conservate una adeguata documentazione di supporto. Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell’operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione anche da parti di enti interni ed esterni abilitati al controllo. Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto, sulla quale le registrazioni contabili si fondano sono tenute a riferire i fatti al proprio superiore gerarchico o alla revisione interna di gruppo.

11. Sistema di controllo interno

Il network Selefor si dota di un sistema di controllo interno, dall’organizzazione al sistema di delega e poteri, dalla pianificazione al controllo del budget, adeguato ai vari settori in cui opera e si prefigge di sensibilizzare tutte le unità aziendali sulla necessità di tale sistema, premessa indispensabile per orientare l’impresa al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Ciascun destinatario è responsabile, per la parte che gli compete del sistema di controllo interno e della conformità della propria attività ai principi del Codice e ad ogni norma o procedura aziendale. In particolare, ciascun dipendente/collaboratore/consulente è responsabile del buon funzionamento del sistema di controllo interno, nell’ambito del suo ruolo e delle sue competenze. La funzione aziendale preposta a monitorare e valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema di controllo interno è la revisione interna di gruppo.

12. Data privacy, informazioni privilegiate ed internal dealing

Data privacy

Fermo restando il rispetto della normativa specifica in materia di tutela e trattamento dei dati personali, i destinatari sono tenuti a riservare ai dati personali dei quali vengano a conoscenza il trattamento più adeguato a tutelare le illegittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza, dignità e immagine.

In particolare, ai dipendenti non espressamente autorizzati, nelle forme e nei termini di cui al D.lgsl. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto la tutela delle persone e dei dati personali, è vietato conoscere, registrare, trattare e divulgare i dati personali di altri dipendenti o di terzi. Ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative e penali stabilite dalla citata legge nonché le sanzioni disciplinari previste in generale dai contratti collettivi e dai regolamenti per la tutela del patrimonio aziendale.

Informazioni attinenti in network Selefor

Lo svolgimento delle attività del network Selefor comporta l’acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all’interno e all’esterno di documenti, studi, progetti di lavoro (compresi i piani commerciali), processi tecnologici, dati ed informazioni scritte, telematiche e/o verbali riguardanti il know how e le attività del network Selefor. Queste informazioni, acquisite o elaborate dai destinatari nell’esercizio delle proprie incombenze o mansioni, appartengono al network Selefor.

Esse devono essere custodite e protette in maniera adeguata e continua sia rispetto ai terzi sia rispetto ai colleghi che non ne siano direttamente interessati, e devono essere trattare secondo le istruzioni e le procedure fissate dal datore di lavoro.

Esse possono essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel pieno rispetto, per quanto concerne i dipendenti e i destinatari del network Selefor., degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro, nonché, specificamente, in conformità alle leggi vigenti e alle procedure applicabili, con riferimento particolare alle regole di comportamento dei componenti gli organi sociali e dei dipendenti/destinatari che operano in settori di particolare delicatezza. Qualora terze persone, deliberatamente o fraudolentemente, cercassero di ottenere informazioni riservate ai dipendenti diretti destinatari della richiesta o che, comunque, ne venissero a conoscenza, è fatto obbligo  di darne tempestiva comunicazione alle aziende, tramite il proprio superiore diretto.

Informazione price sensitive e business sensitive

La gestione delle informazioni cosiddette privacy sensative ,ossia le informazioni e i documenti non di pubblico dominio, idonei, se resi pubblici, ad influenzare sensibilmente il valore del network Selefor., degli strumenti, dei prodotti e servizi o ad avere un impatto sulle attività del network Selefor S.R.L., e business sensitive, ossia le informazioni e i documenti riguardanti i prodotti, i marchi, i fornitori, i progetti di sviluppo e l’organizzazione del network Selefor, è effettuata secondo le procedure applicabili in base alle normative vigenti e dal presente Codice. I destinatari sono tenuti al pieno rispetto delle disposizioni previste da leggi e regolamenti che vietano operazioni di insider trading, con particolare riferimento alla disciplina delle società quotate e non quotate in Italia.

In particolare, ai dipendenti/destinatari del network Selefor. che ne fossero in possesso, è vietato utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, informazioni confidenziali e/o price sensitive riguardanti il network Selefor. Gli stessi dipendenti/destinatari del network Selefor se in possesso di informazioni prices sensitive, ne devono dare immediato avviso alla Selefor. perché provveda, nei termini e con le modalità prescritte dalla legge a rendere pubbliche le informazioni per le quali ciò sia prescritto e a perseguire le eventuali condotte improprie.

Internal dealing

Al fine di garantire la trasparenza nei confronti del mercato, le cosiddette “persone rilevanti” secondo la disciplina definita dal network Selefor, devono uniformarsi agli obblighi di comportamento e alle modalità informative previste dalla compliance aziendale prevista dal presente Codice e in particolare agli art. e agli aggiornamenti relativi all’internal audit, alla compliance, alla sicurezza sul lavoro (D. legls. 626/94 e D. legls. 81/08) alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. legls. 231/01), alla protezione dei dati personali (D. legls. 196/03), alla legge sul risparmio (L. 262/05).

13. Segnalazioni riservate (WHISTLEBLOWING)

Qualora un dipendente venga a conoscenza di attività illecite o censurabili, dovrà informarne il network Selefor . Nei casi opportuni, il network Selefor informa tempestivamente la funzione compliance Selefor, al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 14.

Nessun dipendente che comunichi in buona fede un sospetto potrà essere esposto a ritorsioni sulla base della comunicazione, anche se il sospetto si riveli infondato. Tali segnalazioni possono essere fatte in forma anonima.

Il Comitato Codice Etico di cui all’art. 14 può emanare, ove del caso, specifiche disposizioni procedurali in materia. A cura del Comitato Codice Etico sono predisposti, mantenuti e pubblicizzati meccanismi organizzativi e procedurali atti ad incoraggiare ed agevolare il ricorso, da parte del personale e di altre parti interessati ai canali di ricezione delle informazioni alternativi onde assicurarne la massima efficacia.

14. Segnalazioni riservate (WHISTLEBLOWING)

Allo scopo di assicurare la più efficace attuazione del Codice Etico, la Selefor ha istituito un Comitato Codice Etico avente le funzioni di esaminare le problematiche, generali e particolari, di applicazione del Codice Etico nel network Selefor, di emanare le più opportune disposizioni di esecuzione del Codice stesso nonché di predisporre le proposte di aggiornamento da sottoporre al consiglio di amministrazione Selefor S.R.L.

Il network Selefor S.R.L. (Agenzia del Lavoro, Agenzia Formativa, Divisione Master, Consulting, Corpo docenti, Consulenti, Campus Studio) si avvale pertanto di tale Comitato Etico. Il Comitato è composto dai responsabili delle seguenti funzioni Selefor

  • Risorse umane;
  • Revisione interna di gruppo;
  • Affari legali e societari;
  • Funzione compliance.

In particolare, al Comitato vengono sottoposte – a cura della funzione compliance – le materie per le quali il presente Codice Etico prevede la segnalazione alla stessa funzione compliance. Il Comitato coopera con l’organismo di vigilanza e con la revisione interna di gruppo per gli adempimenti richiesti da legislazioni speciali applicabili, anche di carattere internazionale, nonché per l’informativa periodica ai competenti comitati consultivi del consiglio dei amministrazione Selefor. Il Comitato Codice Etico si riunisce con cadenza almeno bimestrale. Le sue riunioni si svolgono secondo un regolamento interno che lo stesso Comitato stabilisce.

15. Sanzioni

L’inosservanza alle norme del Codice da parte dei destinatari comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo del destinatario interessato, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale inosservanza.

L’osservanza del Codice da parte dei dipendenti/destinatari si aggiunge ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro, secondo buona fede ed è richiesta anche in base e per gli effetti di cui all’art. 2104 del Codice Civile (dirigenza del prestatore di lavoro). Le violazioni alle norme del Codice costituiscono un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche con riferimento alla rilevanza delle stesse quale illecito disciplinare e/o alla conservazione  del rapporto di lavoro.

Le violazioni del Codice da parte di componenti degli organi sociali possono comportare l’adozione da parte degli organi sociali competenti delle misure più idonee previste o consentite dalla legge. Per le violazioni del Codice commesse dai destinatari vengono adottati i provvedimenti sanzionatori previsti nei rispettivi incarichi e/o nei contratti applicabili, commisurati alla gravità della violazione e alle relative circostanze oggettive e soggettive. Le violazioni commesse da consulenti, infine, saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti.