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Settore Spettacolo: Teatro e Danza

Valore della “Qualifica Professionale” nella Formazione Professionale per Attori e Insegnanti di Danza

Tale qualifica acquisisce una maggiore rilevanza con l’approssimarsi del 2015, anno che stabilisce – a livello europeo – una data importante, visto che si assisterà all’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei titoli di studi e qualifiche professionali tra Stati membri. ( Legge 28 giugno 2012, n 92; Decreto Legisltivo 16 gennaio 2013, n.13)

In Italia il settore dello spettacolo è gestito dall’ EBAC partendo dal presupposto costituzionale art. 33 che “l‘Arte e la Scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. Infatti nel linguaggio di settore si parla di “Espressione artistica e culturale” e non di “prestazione lavorativa”.

L’unico modello in Italia che ha utilizzato un’ “approccio lavorativo” riconoscendo non solo l’Espressione Artistica e Culturale ma anche Professionale e Lavorativa è il Centro di Formazione Professionale  “Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala”accreditato presso la regione Lombardia 08/01/2008 con cod. org. 660 ed il  nostro Centro  di Formazione Selefor accreditato presso la regione Campania. Entrambe possono offrire corsi di qualifica professionali  legalmente riconosciuti su tutto il territorio Nazionale e dal 2015 in tutta l’Unione Europea.

Ciò presuppone  che vengano applicate le direttive della conferenza Stato Regione in materiale di politiche attive del lavoro e della formazione professionale.
Quindi la Qualifica Professionale,  dell’insegnante passa attraverso organi accreditati nel settore della formazione professionale definiti anche Enti Titolati.

La professione dell’insegnante di danza, certificata dal mondo della formazione professionale (ISTAT. classificazione delle professioni CP2011) è classificata dall’Unione Europea come figura professionale cosi come, dagli organi competenti italiani, e codificata con le  seguenti referenziazioni:

  1. Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT CP 2011: 2.6.5.5.2  –  Insegnanti di danza – PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE .Le professioni comprese in questa unità insegnano, al di fuori dei percorsi scolastici e formativi istituzionali, con lezioni individuali o per piccoli gruppi, la teoria e la pratica della danza classica e moderna.
  2. Attività Economiche ATECO 2007 85.52.01 – servizi culturali-corsi di danza.
  3. Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO-88 3340 – Altre professioni intermedie dell’insegnamento.

Contrario a questa visione che vede le figure professionali della danza e dello spettacolo come lavoratori di un libero settore produttivo, abbiamo il modello Federazioni.

Ogni Federazione parte dal presupposto statutario, dato dal proprio regolamento, di normare la vita dei propri associati dando delle rigide regole in riferimento a:

  1. abilitazione all’insegnamento,
  2. programmi di aggiornamento,
  3. livelli di insegnamento.

Tutto cio in base a proprie regole e non rifacendosi a delle normative nazionali e di riferimento europeo che regolano la formazione professionale e il mercato del lavoro.

Di fatto, le abilitazioni all’insegnamento, sono riconosciute solo dalla federazione di appartenenza, ma non dagli organi attualmente titolati al rilascio delle qualifiche controllati dalle Regioni, e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cosi come cita il   Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013.

Utilizzando l’attuale metodo federativo, il risultato è quello di formare e abilitare insegnanti che possono “formare” solo persone tesserate presso la federazione di appartenenza. Infatti, le rispettive abilitazioni rilasciate hanno un valore solo all’interno della federazione non essendo riconosciuti come qualifiche professionali o corsi di specializzazione dagli organi competenti in materia di formazione professionale, denominati enti titolati, e quindi non hanno valore di titolo sul curriculum vitae e sul libretto formativo del cittadino, cosi come vuole la liberalizzazione del mercato del lavoro.

Secondo noi invece,  gli enti titolati e riconosciuti per ”certificare” e “qualificare”(Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 art .2 lettera f) e g) art. 3 comma 2), la formazione professionale, lavorando sul tema della Qualifica Professionale, possono aiutare  a far riconoscere “l’insegnante di danza” come un vero e proprio lavoratore, con una posizione definita in riferimento al repertorio nazionale delle professioni (D.L 16 gennaio 2013, n. 13 art. 8) e con delle referenziazioni chiare e codificate.

Tutto cio porta chiarimenti anche in merito alla valutazione della prestazione professionale in quanto,  ci si può rifare ad un chiaro profilo formativo suddiviso in unità di competenze misurabili in termini di abilità e conoscenze della professione.

Tale percorso permette in maniera chiara e trasparente quali devono essere le unità di competenze che insieme formano la “figura professionale dell’insegnante di danza“ e nello stesso tempo di avere le referenziazioni riconosciute dal sistema nazionale di classificazione, del repertorio delle figure professionali e dall’ Unione Europea. (SI RICORDA CHE I CORSI DI FORMAZIONE CERTIFICANO ANCHE I CREDITI FORMATIVI, 1 OGNI 25ORE DI FORMAZIONE)

Quindi, la Qualifica Professionale ha il valore di delineare ”quanto” e “come” quel lavoratore ha raggiunto gli standard di competenza minimi della prestazione, uguali ad altri colleghi Italiani ed Euopei, nel settore dell’insegnamento della danza.

La conseguenza è che invece di irrigidire l’insegnamento in regole federative e non riconosciute al di fuori delle federazioni medesime, «Con questa qualifica professionale, della formazione professionale, gl’insegnanti e le insegnanti di danza avranno la libertà di insegnare – così come sancito dall’articolo 33 della Costituzione Italiana (“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”) – seguendo le proprie inclinazioni in un libero mercato».

Dott. ssa Sandra Maragno
Psicologo del Lavoro
Amministratore Unico Selefor Srl